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Cosa significa applicare i principi OCSE in tema di Patent Box

marzo 25, 2016  |   Blog   |     |   0 Comment

Transfer Transfer Pricing Italy è un network di professionisti con esperienza e specializzazione pluridecennale in materia di transfer pricing e valutazioni di intangibles. L’esperienza nelle suddette materie rappresenta un elemento indispensabile per approcciare correttamente il nuovo istituto del Patent Box come peraltro chiaramente espresso dallo stesso art. 12 del D.M. del 30 luglio 2015 che richiama in maniera esplicita i principi OCSE in materia di transfer pricing.

La normativa sul Patent Box mutua i principi OCSE sul transfer pricing e sulla valorizzazione degli intangible, in merito ai quali TPI ha ormai acquisito una esperienza pluridecennale e specialistica, maturata a fianco di grandi Gruppi multinazionali nostri clienti.

La procedura per ottenere il risparmio d’imposta ai fini del Patent Box tuttavia non comporta né dipende dall’implementazione o meno di Countryfile e Masterfile, che sono documenti che hanno la diversa finalità di supportare ed evitare le sanzioni su eventuali riprese fiscali a seguito di verifiche effettuate dalle autorità fiscali in materia di prezzi di trasferimento.

Ciononostante, non deve escludersi che la tematica dei prezzi di trasferimento possa diventare un argomento di discussione con l’ufficio ruling ai fini della individuazione della metodologia più appropriata per la determinazione del contributo economico dei beni immateriali, in quanto non si potrà prescindere dall’analisi dettagliata dell’intera catena del valore dell’attività economica svolta dalla società richiedente.

L’esperienza pluridecennale di TPI su tale argomento unita ad una altrettanto significativa esperienza in materia di ruling internazionale (sempre con riferimento al transfer pricing) rappresentano senza alcun dubbio un ulteriore valore aggiunto che TPI è in grado di garantire con riferimento alla procedura di ottenimento dell’agevolazione del Patent Box.

Prendere in dovuta considerazione le dinamiche interne sui prezzi di trasferimento che impattano sulla valorizzazione degli intangibili e sulla determinazione del contributo economico che gli stessi sono in grado di fornire all’attività economica dell’impresa rappresenta sicuramente una condizione imprescindibile per ottenere il massimo risultato possibile dal nuovo regime del Patent Box.
Tale regime (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e le cui modalità attuative sono specificate nel decreto interministeriale del 30 luglio 2015), infatti, costituisce un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di determinate tipologie di beni immateriali. Il Patent Box, con efficacia quinquennale, consente ai contribuenti titolari di reddito di impresa che utilizzano alcune tipologie di beni immateriali o che ne concedono l’utilizzo di godere di una parziale detassazione ai fini IRES e IRAP.  Tale agevolazione è subordinata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo (“R&S”) volte allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento dei beni immateriali rilevanti.

Sono oggetto di parziale detassazione sia i redditi derivanti dalla concessione in uso di beni intangibili sia quelli derivanti dal loro utilizzo diretto. In questo secondo caso, è necessario procedere alla determinazione del contributo economico riconducibile ai beni immateriali rilevanti mediante la sottoscrizione di un accordo di ruling di rango internazionale. Ai fini della determinazione del reddito agevolabile, il reddito riconducibile a ciascun bene immateriale rilevante deve essere moltiplicato per il rapporto fra i costi qualificati e i costi complessivamente sostenuti per produrre tale bene (c.d. “nexus ratio”). I soggetti titolari del reddito di impresa devono assicurare il diretto collegamento fra i flussi di ricavi, i costi relativi alle attività di R&S e i beni immateriali oggetto di agevolazione, attraverso un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile (c.d. “tracking & tracing”).

 

Come si struttura a grandi linee un incarico TPI di assistenza in tema di Patent Box?

 

L’incarico avrà ad oggetto l’assistenza per l’accesso al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in uso a terzi di alcune tipologie di beni immateriali (“Patent box”) introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Al fine di beneficiare del suddetto regime l’attività da svolgere oggetto della presente lettera di incarico nel caso di specie può essere suddivisa in tre diverse fasi: i) Analisi di fattibilità; ii) Analisi economiche e preparazione della documentazione di supporto; iii) procedura di Ruling per la determinazione del reddito agevolato in ciascuno dei periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione.

i) Analisi di fattibilità preliminare

Questa prima fase consiste in un’analisi preliminare finalizzata alla individuazione del possibile beneficio derivante dal regime Patent Box per la specifica Società interessata. Tale fase costituisce, per il management (della Società), un passaggio fondamentale ai fini della decisione concernente l’eventuale prosecuzione delle attività. Infatti, in funzione dei valori stimati, il management sarà in grado di valutare la sussistenza o meno di ragioni di interesse nel proseguire con le attività delle Fasi 2 e 3. Le attività di questa fase possono essere cosi’ sintetizzate:

  1. disamina iniziale del ciclo operativo dell’impresa e delle tipologie di proprietà industriali e intellettuali (“IP”) utilizzate;
  2. valutazione preliminare dell’esistenza delle condizioni di fruizione dell’agevolazione;
  3. stima sommaria, sulla base dei meri dati forniti dal cliente, del potenziale reddito agevolabile e dell’agevolazione conseguibile in termini di risparmio d’imposta.

ii) Analisi economiche e preparazione documentazione di supporto

Nel corso di questa seconda fase TPI assisterà la Società nella predisposizione delle analisi economiche necessarie per determinare il contributo economico attribuibile ai beni immateriali oggetto dell’istanza di cui al punto precedente e nella predisposizione della relativa documentazione di supporto che deve essere fornita all’Ufficio Ruling per integrare l’istanza inizialmente presentata.

iii) Pocedura di ruling

Al termine delle fasi sopra evidenziate, TPI assisterà la Società nel corso della fase successiva della procedura di ruling che si sostanzierà verosimilmente in uno o piu’ incontri con le autorità fiscali dove verranno discusse le risultanze delle analisi descritte nelle fasi precedenti e verranno effettuate ulteriori analisi insieme all’autorità fiscale. In tale fase potrebbe essere richiesta la preparazione e la presentazione di ulteriore documentazione di supporto. A conclusione di tale fase, il criterio di calcolo del contributo economico attribuibile ai beni immateriali oggetto di istanza verrà determinato in accordo con l’autorità fiscale.

Contattateci per qualsiasi altra informazione, TPI è nelle condizioni di fornire tutto il supporto specialistico necessario per l’applicazione del regime opzionale del Patent Box, garantendo una altissima professionalità ed esperienza nelle suddette materie abbinata però ad una flessibilità ed un contenimento dei costi che grazie ad una struttura altamente specializzata ed efficiente le consente di adattarsi alle esigenze ed alle dimensioni delle società o dei professionisti assistiti.

TPI e’ in grado di fornire assistenza con costi minimi iniziali e onorari finali in base al beneficio ottenuto dalla Società istante.









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