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Il Ruling di standard internazionale: cooperazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia

febbraio 24, 2014  |   Blog   |     |   0 Comment

Il Ruling di standard internazionale:

cooperazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia

Ruling


1. Cos’è il Ruling di standard internazionale?

Il Ruling di standard internazionale rientra nella politica sugli adempimenti fiscali che mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti, riducendo il rischio di eventuali contenziosi dall’esito incerto e attenuando il rischio di doppia imposizione internazionale. La procedura è stata formalmente attivata nel 2004 ma ha avuto avvio effettivo solo nel mese di febbraio del 2005, a seguito del parere favorevole espresso a riguardo dalla Commissione europea. Si rivolge ad “imprese con attività internazionale” che si trovino a voler definire preventivamente con l’amministrazione finanziaria italiana i termini delle operazioni infragruppo transnazionali.

Gli ambiti rientranti nella procedura di accordo preventivo riguardano:

1. la corretta metodologia legata ai prezzi di trasferimento, applicabile alle transazioni effettuate con le relative controparti;

2. il trattamento fiscale previsto dalla legge (inclusi i trattati fiscali) in materia di dividendi, interessi, royalties o altri redditi pagati a o ricevuti da entità non residenti in casi specifici;

3. l’applicazione delle disposizioni di legge (compresi i trattati fiscali) a casi specifici connessi all’attribuzione di utili o perdite a stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti e alle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti.

L’accesso alla procedura di Ruling di standard internazionale avviene su base volontaria e, diversamente da come accade in altri Paesi, non è soggetto al pagamento di alcun diritto di attivazione. L’istanza di ruling, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 ed attuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, deve essere presentata, su carta libera ed in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Ruling Internazionale – Settore internazionale – Direzione centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, di recente accentrato in un’unica sede (l’Ufficio ruling internazionale) per la gestione delle istanze.

Le caratteristiche del ruling di standard internazionale sono quelle tipiche di un Advance pricing agreement (APA) unilaterale tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, uno strumento avanzato di politica fiscale largamente diffuso tra i paesi aderenti all’OCSE.


2. Requisiti e contenuto dell’istanza

I requisiti per l’accesso alla procedura si distinguono in soggettivi e oggettivi.

I requisiti soggettivi si riferiscono all’essere soggetti rientranti nella definizione, valida sia per i soggetti residenti che non residenti, di “impresa con attività internazionale”.

Per i soggetti residenti, la qualifica di “impresa con attività internazionale” viene riconosciuta alle imprese che, in alternativa o congiuntamente:

a) ricadano in una o più delle condizioni dell’articolo 110, comma 7, del TUIR (i.e. siano direttamente o indirettamente controllate da imprese straniere non residenti, o controllino direttamente o indirettamente imprese straniere non residenti);

b) abbiano il patrimonio, fondo o capitale partecipato da soggetti non residenti o partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

c) abbiano corrisposto a soggetti non residenti o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi o royalties.

Per le imprese non residenti la qualifica di “impresa con attività internazionale” viene riconosciuta alle imprese che realizzino attività in Italia attraverso una stabile organizzazione che deve qualificarsi come tale in base alle disposizioni dettate dalla normativa fiscale italiana.

I requisiti oggettivi riguardano essenzialmente il contenuto e la forma dell’istanza che, a pena di inammissibilità, deve riportare una serie di informazioni quali la denominazione dell’impresa, la sua sede legale o il suo domicilio fiscale, il codice fiscale e/o la partita IVA ed, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa..Nel caso di imprese residenti, l’istanza deve essere integrata da documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, mentre nel caso di soggetti non residenti l’indicazione della presenza di una stabile organizzazione in Italia, di per sé, consente l’accesso alla procedura.

A pena di inammissibilità, l’istanza deve recare chiara indicazione dell’oggetto del ruling.
Per quanto concerne i prezzi di trasferimento, l’istanza deve indicare, in maniera dettagliata, i beni e/o i servizi oggetto delle operazioni infragruppo, la tipologia delle predette operazioni, nonché le società non residenti con le quali tali operazioni vengono realizzate. Infine, vanno illustrati i criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo e le ragioni per cui si ritengono conformi alla legge.

In linea generale, le operazioni ricompresse nell’ambito del transfer pricing possono concernere: cessioni di beni, materiali e immateriali, prestazioni di servizi, accordi di ripartizione dei costi (cost sharing agreements).

Il ruling internazionale, inoltre, può avere ad oggetto l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di interessi, dividendi, royalties ed altri componenti di reddito di natura transnazionale.

In tale ipotesi, l’istanza di accesso alla procedura di ruling per tali componenti di reddito deve indicare:

a) in modo dettagliato il caso in relazione al quale si è prodotta l’istanza;

b) la soluzione che il contribuente intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui la soluzione si ritiene che sia conforme alla legge;

c) i soggetti non residenti destinati a percepire o erogare dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali.

Infine, l’istanza di accesso può anche avere ad oggetto l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. In tal caso, vanno indicati gli elementi identificativi della stabile organizzazione in Italia o all’estero.

3. Procedura e scadenze

L’Ufficio Ruling internazionale entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza va ad appurare l’esistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità e convoca l’impresa al fine di riscontrare la completezza delle informazioni ricevute. Qualora lo ritenga utile può richiedere ulteriori all’impresa. Nel caso in cui, invece, accerti la carenza di elementi essenziali, dichiara l’inammissibilità della richiesta. Tuttavia non può essere dichiarata inammissibile l’istanza carente dei requisiti soggettivi, qualora sia possibile desumerne la sussistenza con ulteriore attività istruttoria.

Nelle more dell’iter istruttorio il termine di trenta giorni rimane sospeso.

L’attività istruttoria si articola in più incontri in contraddittorio con il contribuente nel corso dei quali viene richiesta l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della procedura. Nel corso del procedimento, l’Ufficio e l’impresa istante possono concordare l’effettuazione di uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa allo scopo di acquisire diretta cognizione dei fatti rappresentati nell’istanza.

La procedura deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. Tuttavia essendo tale termine meramente ordinatorio, e qualora ciò sia richiesto dalle circostanze, le parti possono concordare la prosecuzione dell’istruttoria oltre il predetto termine. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono definiti i criteri e i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni oggetto dell’istanza o, negli altri casi, i criteri di applicazione della normativa di riferimento.

L’accordo di Ruling di standard internazionale, vincolante per entrambe le parti, originariamente rimaneva in vigore per un triennio a far data dal periodo d’imposta in cui lo stesso veniva sottoscritto. Nel dicembre 2013 il legislatore ha esteso il periodo di validità dell’accordo da tre a cinque anni.

Durante il predetto periodo di vigenza l’Agenzia delle Entrate, e più precisamente l’Ufficio Ruling internazionale, procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto, nonché all’accertamento di un eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto costituenti presupposto delle clausole contrattuali. Tale attività viene svolta anche mediante l’effettuazione di uno o più accessi concordati presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa.

Al termine del quinquennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo. Un’ultima precisazione riguarda l’ipotesi in cui viene accertato il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto: in tal caso si potrà procedere mediante modifica dell’atto esistente.

4. Statistica

L’Agenzia delle Entrate pubblica annualmente alcune statistiche descrittive relative all’applicazione del ruling. L’ultimo rapporto (marzo 2013) evidenzia come un numero crescente di imprese si rivolgono al ruling internazionale come strumento di pianificazione fiscale preventiva.

Alcuni spunti interessanti riguardano le istanze relative agli accordi sul transfer pricing. Queste richieste rappresentano la maggior parte delle istanze e sono aumentate nel periodo 2009-2012. La tabella seguente riassume l’applicazione a seconda del tipo di attività, nel caso di prezzi di trasferimento, e le altre categorie di operazioni interessate, nonché:

Nel report viene posto in evidenza il modo in cui il Transactional Net Margin Method ai fini del transfer pricing venga applicato nella maggior parte dei casi.

Se si guarda al totale delle domande si può notare che, su 135 richieste presentate nel periodo 2004 -2012, 110 sono state accettate e sono da ritenersi concluse o ancora in corso:

Infine, l’elaborazione e la conclusione della domanda nel periodo 2004-2012 ha riguardato un periodo di circa 16 mesi, mentre negli ultimi tre anni la procedura è diventata relativamente più veloce, riducendosi a meno di 15 mesi.

5. Le ultime novità introdotte

Ruling di standard internazionale esteso alla valutazione preliminare della sussistenza o meno dei requisiti per la determinazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (articolo 167 del Tuir) ed estensione da tre a cinque periodi d’imposta della validità giuridica dell’accordo di ruling, la cui competenza è ora accentrata in un unico ufficio (l’Ufficio di Ruling Internazionale).

Sono queste le due più interessanti novità previste dall’articolo 7 del Decreto legge c.d. “Destinazione Italia” del dicembre 2013, che introduce un nuovo piano del governo italiano volto a richiamare capitali esteri in grado di sostenere l’economia nazionale, favorendo la formulazione di accordi fiscali tra imprese e amministrazione finanziaria.

Il suddetto articolo del Decreto legge estende l’istituto del ruling internazionale, modificando alcuni aspetti della precedente normativa.

Il piano presentato dal governo prevede anche l’istituzione presso l’Agenzia delle Entrate di un apposito desk per incentivare gli investimenti stranieri in Italia. Il servizio fornito dalla struttura di assistenza è di tipo informativo e di supporto alle attività delle imprese estere. Il desk avrà lo scopo di raccogliere le istanze di ruling internazionale, anche per le eventuali controversie sull’interpretazione delle norme.

Allo stato attuale, tuttavia, la misura prevede quali compiti del punto di assistenza solo quello di risolvere, in via preventiva, le potenziali controversie in materia fiscale e quello di indirizzare gli investitori stranieri agli strumenti di cooperazione come lo stesso ruling. L’attività del desk, però, non sarà riservata esclusivamente agli stranieri ma anche alle imprese nazionali che intendono investire capitali oltre una certa soglia.

Come precedentemente annunciato, grazie alle nuove disposizioni l’accordo di ruling internazionale, che è rinnovabile, resterà in vigore per cinque anni dal periodo d’imposta in cui viene siglato.

Fonte: Agenzia delle Entrate









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