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I vantaggi di un’adeguata documentazione sui prezzi di trasferimento: due importanti sentenze italiane

febbraio 20, 2014  |   Blog,News   |     |   0 Comment

Sentenza 1

Le sentenze 83/1/2013 e 84/1/2013 emesse dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nel Gennaio 2013 sottolineano l’importanza di un’adeguata compliance documentale in materia di transfer pricing, fornendo indicazioni ai gruppi multinazionali su come prevenire rettifiche e sanzioni, dato che un’adeguata documentazione, oltre a prevenire l’applicazione di elevate sanzioni amministrative in caso di accertamento fiscale, consente la difesa delle politiche di transfer pricing adottate, rappresentando uno scudo al rischio aziendale connesso alle rettifiche in materia.

Le due sentenze della Ctr Lombardia chiariscono inoltre i dubbi relativi all’intricata questione dell’onere della prova, che secondo suddette pronunce va ripartito tra Fisco e contribuente sulla base del principio giuridico di “vicinanza”, per il quale la dimostrazione circa la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati va fornita da chi è più “vicino” ai fatti da provare. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte l’onere della prova andrebbe ripartito tenendo conto, cioè, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.

In pratica, mentre l’amministrazione finanziaria resta l’attore sostanziale gravato in prima battuta dell’onere di «provare di avere accuratamente selezionato le operazioni confrontate, di aver analizzato le funzioni svolte e i rischi assunti dalle parti nelle transazioni coinvolte dall’analisi, di avere verificato operazioni che insistono sullo stesso livello di commercializzazione e mercati di riferimento», il contribuente, dal canto suo, non si può limitare a invocare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria, ma deve munirsi di adeguate forme di compliance («evidenze documentali e probatorie») relative al valore normale dei beni e servizi scambiati.

Con riferimento alla documentazione che il contribuente deve conservare e, all’occorrenza, fornire agli ispettori del Fisco, le due sentenze fanno riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, che stabilisce lo schema della documentazione da produrre per beneficiare del regime premiale, nonché al Codice di Condotta europeo relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate e agli studi di transfer pricing redatti da esperti indipendenti.

In particolare l’Ocse già nel 1995 affermava che i contribuenti devono essere coscienti che la produzione volontaria di documenti facilita la risoluzione delle problematiche di transfer pricing. Il Codice di Condotta europeo, invece, prevede la tenuta sia di documentazione standardizzata valida per tutte le società del gruppo (Masterfile), sia di documentazione relativa al singolo Paese (Countryfile).

Nello specifico il Masterfile contiene le informazioni generali sul gruppo multinazionale, la sua struttura, le transazioni poste in essere e i flussi correlati, i beni immateriali detenuti e la contrattualistica infragruppo in essere, mentre il Countryfile (la cosiddetta documentazione nazionale) rappresenta il naturale completamento del primo documento ed è comprensivo di informazioni sulla realtà locale, anche in relazione all’attuazione della politica di transfer pricing del gruppo.

Occorre sottolineare come la scelta che i contribuenti fanno in fase di dichiarazione dei redditi, dichiarando espressamente il possesso di una documentazione sul transfer pricing conforme alle specifiche del sopraccitato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, costituisca il presupposto essenziale per accedere al regime premiale, che esclude l’applicazione delle sanzioni in caso di relativo accertamento.

Documentation

Sempre ai fini di evitare l’applicazione delle sanzioni, occorre per completezza ricordare che l’altro istituto di diritto che sta col tempo guadagnando campo nella disciplina economica è il ruling internazionale (regolamentato dall’articolo 8 del Dl 269/2003) sulla determinazione preventiva dei prezzi infragruppo.









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