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Offerta di Assistenza su Tematiche di Transfer Pricing

 

 Nel corso del 2020 è stata aggiornata la normativa, già introdotta nel 2010, che offre una grande opportunità in materia di prezzi di trasferimento per i contribuenti che fanno parte di Gruppi multinazionali operanti in Italia.

 Cosa

Preparando una specifica documentazione di supporto, comunicando il possesso della suddetta documentazione nei termini e nei modi previsti dalle nuove regole e consegnando la stessa entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative (in sintesi il 70% della maggiore imposta accertata) in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento[1].

 Come

Le condizioni per richiedere la non applicazione delle sanzioni amministrative sono sostanzialmente quattro:

  1. Predisposizione di una specifica documentazione di supporto(Masterfile e Documentazione Nazionale), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati
  2. Apposizione di firma elettronica da parte del legale rappresentante del contribuente o di un suo delegato con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
  3. Comunicazione all’amministrazione finanziaria del possessodella suddetta documentazione che deve avvenire:
    • con la presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno (ad esempio comunicazione in UNICO 2021 per l’anno 2020)
  4. Consegna della suddetta documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

 Perché

  1. Le verifiche fiscali sui prezzi di trasferimento sonosempre più frequenti
  2. In caso di verifica bisogna comunque dimostrare la congruitàdel transfer pricing, …con in aggiunta la scure sanzioni
  3. La non applicazione delle sanzioni amministrative è stata confermata dall’esperienza maturata nel corso degli annidi applicazione delle nuove regole
  4. Si tratta di una tematica complessa, inadeguata ad essere discussa in tribunale

L’esperienza maturata a partire dal primo anno di applicazione, superati gli scetticismi iniziali, ha confermato l’indubbio vantaggio che l’introduzione della normativa sopra descritta ha portato a quei contribuenti che sono stati in grado di predisporre, comunicare e fornire alle autorità fiscali un’idonea documentazione. Sebbene, infatti, taluni tra tali contribuenti abbiano subito delle verifiche fiscali con rettifiche dei prezzi di trasferimento, gli stessi hanno potuto beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative.

Considerando che le verifiche fiscali sono diventate sempre più frequenti e che le stesse si sono ormai focalizzate, per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali, sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, la necessità di predisporre la suddetta documentazione è ormai uniformemente riconosciuta dalle società e dai rispettivi consulenti fiscali dotati di sufficiente esperienza in materie internazionali.

Una delle parti senza dubbio più complesse ai fini della preparazione della documentazione è rappresentata dall’analisi economica che deve essere contenuta nella documentazione nazionale al fine di supportare i prezzi di trasferimento applicati. Tale analisi richiede infatti, oltre ad una consolidata esperienza nel settore e nella best-practice internazionale, la disponibilità di strumenti adeguati.

Per tali ragioni, considerando la significativa esperienza acquisita nelle più prestigiose multinazionali di consulenza dai professionisti del nostro network in relazione alla preparazione della documentazione di supporto in materia di prezzi di trasferimento ed allo svolgimento delle relative analisi economiche, siamo in grado di risolvere problematiche in materia a 360°, dallo svolgimento di analisi economiche a sostegno del Transfer Pricing alla predisposizione di analisi funzionali e relativa predisposizione della documentazione.

A tal fine, La invitiamo a compilare la check list delle informazioni preliminari delle funzioni e dei rischi svolti dalla Società per comprendere le sue esigenze e capire in cosa possiamo aiutarla.

Infine La invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla nostra offerta.

 

[1] Tale opportunità, già introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito, con modificazione, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010), è stata successivamente modificata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018 ed ulteriormente regolamentata dal provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 e dalla Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.  Per approfondimenti consulta la sezione relativa alla Normativa di settore.