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Stretta del Fisco sulle Management fees, l’approccio della Corte di Cassazione italiana alla luce delle recenti sentenze

novembre 26, 2018  |   Blog,News   |     |   0 Comment

Le autorità fiscali italiane sono tradizionalmente riluttanti, riguardo alle management fees. A seconda dei casi, esse possono ritenere che i servizi non siano stati realmente forniti o che la controllata italiana abbia già una propria struttura adeguata.

Ciononostante, gli addebiti infragruppo per management fees sono in linea di principio consentiti, a condizione che i contribuenti ne comprovino la sostanza.

Sulla base delle ultime sentenze della Corte Suprema italiana l’approccio delle autorità fiscali sta diventando sempre più aggressivo, forte del supporto di quello che oggi può considerarsi un orientamento consolidato della Corte di Cassazione italiana.

La linea dura della Corte Suprema sulla deducibilità delle management fees trova conferma anche nella recente sentenza del 10/10/2018 n. 25025/2018, secondo cui sono indeducibili, per mancanza del requisito di inerenza, le spese relative ai servizi infragruppo resi dalla controllante qualora documentate dal solo contratto di servizio, senza recare alcuna indicazione circa le ore lavorate e l’impiego di personale.

In particolare nella sentenza di cui sopra ad una società italiana era stata disconosciuta la deducibilità dei costi relativi ai servizi di assistenza finanziaria e di gestione della tesoreria, all’utilizzo della superficie dell’opificio industriale, alla consulenza ed assistenza di comunicazione e ai servizi di relazioni pubbliche, alla consulenza ed assistenza organizzativa e del personale, alla consulenza e assistenza nella progettazione tecnica dei prodotti. I servizi erano resi dalla capogruppo a fronte di un addebito annuo di 100.000 euro.

La società controllata, per giustificare la deducibilità di tale importo, aveva esibito soltanto il contratto sottoscritto con la capogruppo (c.d. management fees) e (presumibilmente) le relative fatture, documentazione che, però, secondo il Fisco, non era sufficiente a provare la sussistenza del requisito di inerenza di cui all’art. 109 comma 5 del TUIR.

La Cassazione, dopo aver ribadito che spetta sempre al contribuente provare l’inerenza dei costi dedotti e la congruità degli stessi, in difetto di tale prova ha altresì riconfermato che, per quanto concerne i costi infragruppo, deve anche essere fornita la dimostrazione dell’utilità per l’impresa del servizio ricevuto a cui si riferisce il costo.

Nel caso di specie, in effetti, la società si era limitata a dimostrare l’esistenza di un contratto di servizio, senza fornire alcuna documentazione dalla quale, peraltro, secondo la contestazione del Fisco, si potessero comprendere le ore lavorate e l’impiego di personale; da qui la mancata dimostrazione dell’inerenza, nei termini anzidetti, e quindi la bocciatura della decisione dei gradi di giudizio precedenti secondo cui, invece, sarebbe stata sufficiente, ai fini della deduzione del costo, l’esibizione del contratto e l’annotazione in regolari scritture contabili.

Quali i le contromisure da adottare?

L’addebito di servizi direzionali  e’ una tipologia di transazione infragruppo di comune impiego nelle multinazionali ed in linea di principio consentita anche dal fisco italiano, a condizione però, come detto in precedenza, che i contribuenti ne comprovino la sostanza.

Come primo passo è essenziale separare i costi dei servizi di supporto dagli shareholder costs (vale a dire le spese sostenute a beneficio esclusivo dell’azionista). Infatti, questi ultimi (che l’OCSE e gli orientamenti italiani in materia di prezzi di trasferimento qualificano come “attività di azionista”) riflettono le attività svolte dalla capogruppo (o da altre parti correlate) esclusivamente in ragione dell’interesse della capogruppo (cioè in qualità di azionista) e non sono deducibili a livello di controllata, in quanto non ne deriva alcun beneficio per la controllata italiana.

Alla luce di quanto precede, se vengono addebitati servizi infragruppo, è fondamentale che l’entità italiana beneficiaria sia in grado di supportare:

  1. L’effettiva prestazione di tali servizi
  2. L’effettivo uso dei servizi, unitamente all’effettivo beneficio che la societa’ italiana percipiente ne trae
  3. L’effettivo collegamento dei servizi a pagamento con l’attività svolta in Italia (principio di inerenza)
  4. Il rispetto del principio dell’arm’s length

Al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria italiana di verificare se i suddetti requisiti siano stati debitamente soddisfatti è opportuno supportare la politica del Gruppo con la predisposizione di qualsiasi tipo di documentazione (es. note interne, e-mail, lettere, pareri, relazioni, rapporti, sistemi di tracciabilità in grado di tracciare le ore di lavoro e il numero di persone impiegate nell’erogazione di tali servizi, etc.) che dimostri come la controllata ne tragga realmente vantaggio.

Vale la pena sottolineare, infatti, che in Italia l’onere della prova per dare evidenza dei punti da 1 a 4 ricade sul contribuente italiano, ma è impossibile fornirla se il relativo prestatore di servizi non ha debitamente preparato e archiviato tale documentazione di supporto per ciascun esercizio fiscale.

Di conseguenza troppo spesso le autorità fiscali italiane contestano a priori l’addebito di management fees, in quanto le stesse sono tipicamente prive del “requisito di specificità”.  In particolare, l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria che le consenta di prendere una decisione in merito all’inerenza e congruità dei costi dedotti. Tale documentazione, eventualmente certificata da revisori indipendenti, dovrebbe fornire dettagli non solo sull’effettiva prestazione dei servizi resi, sulla struttura dei costi imputati alla filiale italiana, sugli importi effettivamente sostenuti dalla sede centrale e sulle chiavi di ripartizione adottate, ma dovrebbe anche fornire la prova del requisito aggiuntivo dell’inerenza, vale a dire, che i servizi prestati devono avere un legame di effettiva funzionalità rispetto alla produzione di fatturato del destinatario (sentenza Cassazione n. 23698 del 1° ottobre 2018).

Come in precedenza riportato, la Corte di Cassazione ha adottato tale approccio consolidato in ormai molteplici decisioni (Cass. n. 25025/2018, Cass. n. 23164/2017, 23027/2015, 8808/2012, etc).

Secondo i giudici, infatti, l’esistenza di un accordo scritto tra società del gruppo e l’esistenza di fatture periodiche non possono essere di per sé sufficienti a considerare deducibile l’importo del compenso per prestazioni di servizi. Tali principi si ritrovano anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16480 del 18 luglio 2014, in cui si afferma che non si deve operare alcuna deduzione per costi di servizi addebitati da una società madre alla sua controllata italiana, se quest’ultima non fornisce tutti gli elementi necessari per sostenere la deducibilità dei costi, vale a dire l’effettività, l’inerenza e il reale vantaggio dell’operazione per il destinatario.

Spetta, quindi, al contribuente fornire tali elementi per ottenere la deducibilità dei servizi forniti dalla società madre. A tal fine si consideri che, nell’ambito della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (Countryfile italiano), viene supportata la natura arm’s length dell’importo addebitato dalla capogruppo (ovvero il punto 4 dell’elenco di cui sopra), spetta invece alla filiale fornire, su eventuale richiesta delle autorità fiscali italiane, ulteriore documentazione a supporto dei restanti punti ovverosia: 1. l’effettiva prestazione di tali servizi; 2 l’effettiva fruizione dei servizi, unitamente all’effettivo beneficio da essi ricevuto dalla filiale italiana; 3 l’effettivo collegamento dei servizi addebitati con l’attività svolta in Italia (principio di inerenza).

In particolare, ogni anno TPI chiede ai propri clienti che il service provider e/o il beneficiario infragruppo diano evidenza della descrizione dei servizi effettivamente resi (con esempi che evidenzino i benefici, anche solo potenziali per il soggetto italiano, percipiti per tutte le tipologie di servizi forniti) al fine di sostenere in particolare i punti 2) e 3) così da inserirli direttamente nella documentazione TP Countryfile.









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