Normativa
Nel corso del 2020 è stata aggiornata la normativa, già introdotta nel 2010, che offre una grande opportunità per il contribuente in materia di prezzi di trasferimento.
Preparando, infatti, una specifica documentazione di supporto, comunicando il possesso della suddetta documentazione nei termini e nei modi previsti dalle nuove regole e consegnando la stessa entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento.
Questa opportunità, introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito, con modificazione, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010), è stata novellata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018 e successivamente regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 e dalla Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Le condizioni per richiedere la non applicazione delle sanzioni amministrative sono sostanzialmente quattro:
- Predisposizione di una specifica documentazione di supporto indicata nel provvedimento del 23 novembre del 2020, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati
- Apposizione di firma elettronica da parte del legale rappresentante del contribuente o di un suo delegato con marca temporale (data e ora) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
- Comunicazione all’Amministrazione finanziaria del possesso della suddetta documentazione che deve con la presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi
- Consegna della suddetta documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta
La documentazione richiesta è costituita da:
- un documento denominato Documentazione Nazionale; e da
- un documento denominato Masterfile.
La Documentazione Nazionale contiene in sintesi le informazioni che riguardano la società locale e le informazioni relative alle transazioni infragruppo che la società ha posto in essere, insieme alle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento applicate e le relative analisi economiche.
Il Masterfile contiene invece, in estrema sintesi, le informazioni che riguardano il business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche.
Nell’indicare il contesto di riferimento della nuova regolamentazione, il Provvedimento e la Circolare sopra citata, oltre a richiamare in maniera esplicita la normativa italiana in materia di prezzi di trasferimento (Articolo 110, comma 7, e Articolo 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nonché quella sanzionatoria (D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471), richiamano espressamente anche le Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) approvate dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Per maggiori dettagli consulta l’articolo relativo agli aggiornamenti in vigore dal 2020 (i.e. esercizio in essere alla data del 23/11/2020) sulla normativa del transfer pricing:
Puoi anche consultare il profilo paese sulla normativa e prassi del transfer pricing di tutti i paesi membri OECD e degli Osservatori, cliccando sull’immagine sottostante.