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Linee guida su verifiche e accertamenti fiscali in Italia (*)

febbraio 17, 2014  |   Blog   |     |   1 Comment

Tax 1

Le norme specifiche che regolano la frequenza delle verifiche fiscali

La legge italiana fornisce linee guida generali circa la frequenza delle verifiche fiscali.
In linea di principio, le grandi imprese (fatturato annuo > 25 milioni di euro) dovrebbero essere oggetto di accertamenti fiscali almeno ogni due anni, mentre le altre imprese almeno ogni quattro anni ma l’effettiva applicazione di tali linee guida è attualmente lontana dall’essere effettivamente realizzata.
La legge fiscale italiana prevede anche procedure speciali di controllo fiscale per le imprese il cui fatturato totale non superi i 7,5 milioni di euro (5,16 milioni di euro fino all’anno fiscale 2006).
Queste ultime procedure sono basate su modelli economici standardizzati (su base statistica) dei diversi settori di attività e sono volti a verificare se il reddito imponibile di uno specifico soggetto è in linea con il suo modello standard di riferimento.
La procedura è automatizzata. Il software viene fornito e regolarmente aggiornato dall’Agenzia delle Entrate e opera su dati che si riferiscono alla situazione economica del contribuente (sede dell’impresa, numero di dipendenti, ecc.).
Quando il reddito imponibile di un contribuente non è in linea con il modello standard, il contribuente stesso finisce per incorrere nel rischio di subire un accertamento fiscale.

I termini ordinari di scadenza dell’accertamento fiscale

L’accertamento fiscale (per finalità legate alla verifica sia delle imposte sul reddito che dell’IVA) può essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della Dichiarazione dei redditi. Per esempio: Anno fiscale 2013, presentazione della Dichiarazione dei redditi nel 2014, termini di scadenza dell’accertamento fiscale al 31 dicembre 2018.

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Modalità di effettuazione delle verifiche e degli accertamenti fiscali in Italia

Le verifiche e gli accertamenti fiscali possono essere effettuati da un ramo speciale della Guardia di Finanza o da un ispettore dell’Agenzia delle Entrate.
La verifica fiscale può avvenire presso la sede del contribuente o presso gli uffici delle autorità fiscali.
Quando la verifica viene effettuata presso gli uffici delle autorità fiscali, i libri contabili, i registri contabili ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalle autorità fiscali per finalizzare il controllo devono essere trasferiti presso gli uffici delle autorità fiscali.
Nel corso della verifica presso la sede del contribuente, i funzionari del fisco interagiscono con la direzione aziendale e sono autorizzati a richiedere di avere accesso a qualsiasi informazione e documento (libri contabili, registri contabili, fatture, lettere).
Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che i funzionari del fisco possono permanere presso la sede del contribuente per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi (consistenti nel termine ordinario di 30 giorni + 30 giorni di estensione).
Al termine di questo periodo la verifica deve terminare, salvo l’insorgenza di ulteriori questioni che necessitino di chiarimenti. I funzionari del fisco devono prendere nota delle osservazioni e delle richieste avanzate dal contribuente. Devono inoltre redigere un Verbale di constatazione, indirizzato all’ufficio fiscale di zona, in cui i risultati dell’attività di accertamento devono essere dettagliati e gli eventuali riscontri illustrati e motivati. Una copia del verbale deve essere depositata presso l’Agenzia delle Entrate.
Occorre sottolineare che il Verbale di constatazione non costituisce un atto esecutivo attuato contro i contribuenti e non genera alcuna richiesta di pagamento di tasse e/o sanzioni più elevate. È infatti l’Avviso di accertamento fiscale a produrre tale richiesta al contribuente.
L’ufficio che riceve il Verbale di constatazione esamina le risultanze riscontrate dai funzionari del fisco ed avvia la procedura di accertamento (vedi sotto) che può portare all’emissione di un Avviso di accertamento fiscale.
L’Avviso di accertamento fiscale può essere emesso e notificato al contribuente solo dopo la scadenza di un termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del Verbale di constatazione. Tale termine favorisce il contribuente che può avanzare osservazioni e commenti alle autorità fiscali. Queste ultime sono infatti tenute a prendere in considerazione le osservazioni dei contribuenti prima di emettere il succitato Avviso di accertamento fiscale.

Poteri che possono esercitare le autorità fiscali durante un controllo fiscale

Durante un controllo fiscale, le autorità fiscali possono:
i. avere accesso (con il consenso del contribuente) ai locali commerciali del contribuente. In caso di mancato consenso, gli ispettori fiscali possono svolgere l’indagine solo sulla base di un mandato scritto dell’ufficio fiscale competente. Qualora l’indagine venga svolta in residenze personali si rende necessario un atto emanato dal Pubblico Ministero;
ii. convocare i contribuenti o i loro legali rappresentanti al fine di ottenere tutte le informazioni rilevanti concernenti l’accertamento;
iii. chiedere ai contribuenti di produrre o presentare qualsiasi documento che possa essere ritenuto rilevante ai fini dell’accertamento. Gli ispettori fiscali sono titolati a trattenere detta documentazione in versione originale presso i propri uffici per un periodo di massimo 60 giorni dalla data di ricevimento;
iv. inviare ai contribuenti questionari utili ad ottenere ulteriori informazioni. I contribuenti sono tenuti a consegnare suddetti questionari alle autorità fiscali compilati e debitamente firmati;
v. richiedere copie o estratti della documentazione depositata presso notai o altri funzionari.
È importante osservare che il rifiuto da parte del contribuente a presentare la documentazione richiesta o l’esplicita dichiarazione attestante che la documentazione non esiste e/o non può essere recuperata ha come effetto negativo che tale documentazione non potrà essere utilizzata in difesa del contribuente in caso di contenzioso dinanzi al Giudice tributario.

Le sanzioni amministrative previste in caso di:

1) Mancata presentazione della Dichiarazione dei redditi
La mancata presentazione della Dichiarazione dei redditi comporta l’applicazione di una sanzione che si estende dal 120% al 240% del totale delle imposte dovute. Le sanzioni minime (che si estendono da 258 € a 2.065 €) sono applicabili in caso non emerga alcun debito fiscale.
2) Dichiarazione dei redditi infedele
La Dichiarazione dei redditi infedele (sia essa in forma di dichiarazione indicante un reddito imponibile inferiore rispetto a quello accertato o un credito d’imposta superiore a quello spettante al contribuente) comporta l’applicazione di una sanzione che va dal 100% al 200% delle imposte più alte dovute.
3) Mancata emissione o registrazione di una fattura
La mancata emissione o registrazione di una fattura comporta le seguenti sanzioni:
i. se la transazione è soggetta ad IVA, una sanzione che va dal 100% al 200% della relativa IVA;
ii. se la transazione non è soggetta ad IVA o è esente da IVA, una sanzione che va dal 5% al 10% del pagamento ricevuto. Se però tale transazione è stata debitamente tenuta in considerazione ai fini dell’imposta sul reddito, è applicabile solo una sanzione che varia dai 258 € ai 2.065 €.
4) Mancata effettuazione di un pagamento entro il termine prescritto
I pagamenti delle imposte di qualsiasi tipo e natura omessi e/o effettuati in ritardo comportano l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata/pagata in ritardo. In questo caso sono applicabili anche eventuali interessi (il 2,5% all’anno).
Tuttavia secondo una procedura particolare per ridurre le sanzioni, chiamata ravvedimento operoso, è possibile evitare l’applicazione della sanzione ordinaria (30%) pagandone una ridotta che varia da 0,2% a 3,75%, a seconda della durata del ritardo.
5) Mancato rispetto degli obblighi di tenuta della contabilità
In questo caso viene applicata una sanzione che si estende da 1.032 € a 7.746 €. Occorre comunque sottolineare che in caso di mancanze più gravi che è accertato siano da ostacolo allo stesso accertamento fiscale (per esempio: impossibilità a determinare il fatturato del contribuente), le autorità fiscali possono disconoscere in toto le scritture contabili tenute dal contribuente e accertare il reddito imponibile sulla base di indicatori economici e congetture.

Cosa fare dopo che l’impresa ha ricevuto una Verbale di constatazione o una Avviso di accertamento fiscale e possibilità di giungere ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate

Dopo aver ricevuto una Verbale di constatazione, l’impresa può presentare un memoriale descrittivo alle autorità fiscali. Lo scopo di tale azione è quello di contestare la validità delle osservazioni avanzate nella relazione, cercando così di ottenere la revoca di una parte o di tutte le risultanze contenute nella relazione prima dell’emissione di un vero e proprio Avviso di accertamento fiscale.
In alternativa, la società può risolvere la controversia accettando le osservazioni contenute nella relazione senza contestarle (Aquiescenza ai processi verbali di constatazione) e, nel farlo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo. È possibile optare per questo tipo di accordo entro 30 giorni dalla notifica dello stesso Verbale di constatazione.
Quanto sopra riportato è facoltà del contribuente che può anche scegliere di attendere semplicemente l’emissione dell’Avviso di accertamento fiscale. A quel punto (ad emissione avvenuta) può scegliere tra le seguenti opzioni:
i. presentare ricorso presso la Commissione tributaria provinciale. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla ricezione dell’Avviso di accertamento fiscale;
ii. chiedere di giungere ad un accordo con le autorità fiscali (Accertamento con adesione). Entro 15 giorni dal ricevimento di suddetta istanza, le autorità fiscali convocano l’impresa. Tale procedura può portare al (i) raggiungimento di un accordo fiscale; o (ii) al rifiuto della proposta da parte delle autorità fiscali o del contribuente. Si prega di notare che le sanzioni applicate in caso di raggiungimento di un accordo fiscale sono ridotte fino ad ¼ dell’importo minimo applicabile. L’intera procedura relativa all’adesione fiscale non può avere una durata superiore a 90 giorni. Il superamento di tale termine coincide con il rifiuto della proposta di accordo fiscale. Occorre sottolineare che, se la procedura relativa all’accordo fiscale viene attivata, il termine di 60 giorni entro cui appellarsi alla Giudice tributario provinciale viene sospeso. Suddetto termine viene riattivato qualora la procedura di accordo venga chiusa senza esito positivo o, in ogni caso, qualora si ricorra direttamente in appello al Giudice tributario, tralasciando la procedura di adesione.
iii. accettare l’Avviso di accertamento senza contestarlo (Aquiescenza), pagando le imposte più alte accertate. In tal caso le sanzioni vengono ridotte automaticamente a ¼ dell’importo imposto.

La giurisdizione del Giudice tributario

In Italia la funzione giudiziale fiscale è esercitata dal (i) Giudice tributario provinciale che si pronuncia nel primo grado di giudizio e dal (ii) Giudice tributario regionale al quale hanno diritto di ricorrere il contribuente e/o le autorità fiscali contro una sentenza avversa emessa dal Giudice tributario provinciale.
Il terzo e ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Suprema Corte di Cassazione. I ricorsi dinanzi alla Suprema Corte sono ammessi solo per questioni di legittimità concernenti i procedimenti giudiziari e la procedura di accertamento fiscale.

Sanzioni penali e transfer pricing

Si prega di tenere in debita considerazione che le soglie per implicazione penale sono state recentemente abbassate. Esse si applicano automaticamente:
• se l’imposta evasa è superiore a 50.000 € e
• se l’importo totale delle entrate a non essere sottoposto a tassazione, anche mediante la deduzione di costi fittizi, è superiore al 10% del reddito dichiarato o è più di circa 2.000.000 €.
Tuttavia, le sanzioni penali non possono essere imposte se l’importo evaso è stato accertato sulla base di erronee valutazioni e nella misura in cui i metodi utilizzati per fare tali valutazioni sono stati adeguatamente descritti nelle note esplicative al bilancio.

*I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. / The contents of this article, even if treated with scrupulous attention, can not involve specific responsibility for inadvertent errors and inaccuracies.

1 Comment for this entry

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    settembre 24th, 2014 on 03:41

    This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
    Short but very precise information… Thank you for sharing this one.

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