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Documentazione sul transfer pricing sempre più determinante

ottobre 16, 2015  |   Blog   |     |   0 Comment

Si susseguono le novità sul transfer pricing e dal 2015 aumenta notevolmente il peso che, a livello fiscale, una adeguata documentazione può avere per le società con attività internazionale (multinazionali e non).

Sin dal 2010, infatti, preparando una specifica e valida documentazione di supporto, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative (in sintesi dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata) in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento.

Dal 2015, oltre ad evitare le sanzioni, si aggiungono i seguenti benefici:

  • Patent Box: possibilità di optare per il regime agevolato, che consente di beneficiare di una esenzione (rispettivamente del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017 e nei successivi anni) del reddito derivante da beni immateriali determinato utilizzando le metodologie del transfer pricing (per beneficiare di tale esenzione con riferimento al marchio o altri marketing intangibles potrebbe essere necessario presentare l’opzione entro il 31/12/2015)
  • Customs duties: il valore imponibile per dazi doganali sulle importazioni deve far riferimento alle regole di transfer pricing (i.e. countryfile)
  • Deducibilità dei costi derivanti da transazioni con Paesi o Giurisdizioni in black list se conformi al valore normale (o in misura maggiore, ma solo se venga provato l’effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni)

Di seguito una breve descrizione delle principali novità succitate.

1. Patent Box

La finanziaria 2015 (DDL Stabilità 2015), approvata dal Parlamento italiano il 22 Dicembre 2014, ha introdotto un regime opzionale, che garantisce una sostanziale esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES, generalmente applicata al 27,5%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9% ) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali (brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali) a condizione che le società beneficiarie svolgano direttamente o indirettamente attività di ricerca e sviluppo. L’esenzione sarà pari al 30% per il 2015, 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017 in poi del reddito derivante dalla concessione in licenza o dallo sfruttamento diretto di beni immateriali. Per determinare il reddito agevolabile derivante dai suddetti beni immateriali le metodologie sui prezzi di trasferimento dovranno essere utilizzate.

Il relativo decreto interministeriale  è stato firmato in data 30 luglio  ed è stato registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 2015.

Tale regime potrà essere applicato dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2014 il primo esercizio di applicabilità sarebbe quello che inizia il 1° gennaio 2015) ed è caratterizzato da una durata quinquennale, vale a dire che l’opzione di aderire a tale regime non può essere revocata per un periodo di cinque anni fiscali. L’opzione è rinnovabile alla scadenza.

Per accedere al Patent Box i contribuenti dovranno esercitare un’opzione. Questa opzione può essere esercitata elettronicamente (maggiori dettagli saranno forniti nel regolamento in arrivo) nei primi due esercizi, mentre negli anni successivi sarà esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Per beneficiare di tale esenzione con riferimento al marchio o altri marketing intangibles potrebbe essere necessario presentare l’opzione entro il 31/12/2015 o precedentemente, in quanto tali beni immateriali potrebbero essere esclusi dal beneficio per effetto di una successiva modifica legislativa.

2. Validità delle analisi e della documentazione in materia di Transfer pricing anche ai fini doganali

La validità delle politiche di transfer pricing ai fini doganali è stata definitivamente affermata dall’Organizzazione mondiale delle Dogane (WCO).

Ai fini doganali, infatti, il valore imponibile delle merci viene determinato facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. Tale prezzo non deve però essere influenzato dai rapporti di dipendenza che intercorrono tra le parti della transazione nel caso in cui le stesse appartengano allo stesso gruppo.

Ai fini delle imposte dirette tale principio ha una rilevanza fondamentale ed ha portato all’emanazione della regolamentazione in materia di prezzi di trasferimento.

Tuttavia, la necessità di uniformare i criteri di determinazione del valore della transazione sia ai fini delle imposte dirette che di quelli doganali era stata in realtà oggetto di un lungo dibattito e la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 7713 del 2013) aveva negato in passato la richiesta di rimborso di dazi doganali pagati in eccesso per effetto della revisione del prezzo di trasferimento inizialmente pagato.

Al dibattito avevano ovviamente partecipato attivamente sia l’OCSE che l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, che in un suo commentario del 2010 aveva comunque già ribadito l’importanza della documentazione TP anche ai fini doganali.

Con il documento “ New Wco Guide to Customs Evaluation and Transfer Pricing” del giugno 2015 il Wco ha finalmente riconosciuto in maniera definitiva la validità della documentazione e dell’analisi di transfer pricing anche ai fini doganali. Tale approccio consente infatti di eliminare in via definitiva la possibilità che i valori ai fini delle imposte dirette divergano da quelli doganali con riferimento ad una medesima transazione, ad esempio nei casi in cui il prezzo di trasferimento di una transazione dichiarato in dogana venga successivamente modificato per effetto dell’applicazione di una specifica politica di transfer pricing.

Le indicazioni per regolare l’impatto sul valore doganale di simili aggiustamenti dovranno adesso essere fornite per rendere pienamente operativo il nuovo approccio ed a tal fine si attende ora la pubblicazione di un documento interpretativo congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, che consentirà di superare le interpretazioni giurisprudenziali contrarie intervenute in passato sull’argomento e porrà finalmente l’Italia sullo stesso piano di paesi evoluti, quali Germania, Belgio, Olanda, Australia, Stati Uniti, Canada e Cina.

3. Deducibilità dei costi derivanti da transazioni con Paesi o Giurisdizioni inclusi in una black list se conformi al valore normale

Importanti novità in materia di deducibilità del reddito d’impresa dei costi derivanti da transazioni con Paesi o Giurisdizioni inclusi in una black list (“costi black list”) sono state introdotte dal decreto legge sull’internazionalizzazione approvato in via definitiva dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante le misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

Riguardo alla deducibilità dei costi black list, l’articolo 110 comma 10 del D.P.R. 917/1986 è stato infatti modificato nel seguente modo:

<>.

Allo stesso tempo il comma 11 dell’articolo 110 sono state soppresse le seguenti parole:

<>.

Pertanto, mentre ai sensi della precedente versione dell’articolo 110 i costi black list erano deducibili solo nel caso in cui la società italiana fosse stata in grado di dimostrare alternativamente che i) le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che ii) le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che le stesse avevano avuto una concreta esecuzione, per effetto delle modifiche apportate ai citati commi 10 e 11 dell’articolo 110 i costi black list saranno ora deducibili entro il limite del valore normale dei beni e servizi acquistati.

La conseguenza di tale modifica normativa sarà che per le disposizioni previste in materia di transfer pricing (articolo 9 comma 3 ed articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986) e, conseguentemente, tutti i metodi previsti dalle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento (ad esempio il comparable uncontrolled price method, cost plus, resale price method, profit split method, transactional net margin method) dovranno necessariamente essere utilizzati per calcolare tale valore normale a prescindere, in linea di principio, che la transazione intercorra tra parti indipendenti oppure appartenenti al medesimo Gruppo.

L’importanza e la validità delle analisi di transfer pricing e dei relativi documenti di supporto viene di fatto estesa anche alle transazioni tra soggetti indipendenti con riferimento ai costi black list e viene confermata ed enfatizzata con riferimento alle transazioni  infragruppo considerando l’impatto sulla deducibilità dei suddetti costi.

Diversamente, la conformità al valore normale potrà ritenersi non rilevante solo ed esclusivamente qualora il contribuente dimostri l’effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni, nel qual caso potrà comunque dedurre tali costi oltre il suddetto limite.

Le modifiche introdotte dalla recente normativa prevedono, inoltre, una separata indicazione in dichiarazione dei redditi tra le spese deducibili in quanto rientranti nei limiti del valore normale (ai sensi del comma 10) e le spese poste in essere su operazioni che rispondano ad un effettivo interesse economico e che contemporaneamente abbiano avuto concreta esecuzione (ai sensi del primo periodo del comma 11).

Con riferimento invece ai criteri di individuazione dei Paesi black list, la legge di stabilità 2015 ha previsto nuovi criteri di individuazione modificando il precedente D.M. 23 gennaio 2012.

In particolare, come ribadito dall’articolo 5 del decreto legislativo sull’internazionalizzazione citato, l’unico criterio rilevante per rientrare o meno nella lista dei paesi black list sarà quello dell’esistenza di un adeguato scambio di informazioni, mentre viene eliminato quello relativo al congruo livello di tassazione.

Saranno pertanto considerati black list solo quei paesi con i quali l’Italia non ha concluso un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni, mentre vengono esclusi da tale lista i Paesi e le Giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale, che consenta un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

Alert scadenze 2015: possesso documentazione e opzione Patent Box

  • Scaduto il termine per indicare il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento nella dichiarazione dei redditi. Come rimediare ?

Qualora non sia stato indicato il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento nell’ultima dichiarazione dei redditi  (i cui termini di presentazione sono scaduti lo scorso 30 settembre), come regola generale, vi è la possibilità prevista nell’ordinamento fiscale italiano, di modificare la dichiarazione dei redditi anche successivamente ma entro determinati periodi di tempo.

In dettaglio, dal momento che tali modifiche (i.e. notifica del possesso della documentazione TP) sono a favore del contribuente italiano (al quale non sarebbero addebitate sanzioni in caso di eventuali contestazioni su maggiori redditi pretesi), la dichiarazione integrativa indicante il possesso di tale documentazione sui prezzi di trasferimento di certo potrebbe esser inoltrata entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della relativa dichiarazione originale (vale a dire 90 giorni dal 30 settembre nel caso di chiusura del periodo fiscale coincidente con l’ anno solare).

Sulla base delle recenti modifiche in tema di emendabilità della dichiarazione si discute in dottrina se si possa o meno comunque presentare una integrativa a favore addirittura entro un anno dopo la scadenza del termine di presentazione della stessa, o se a sfavore anche oltre l’anno ma comunque prima che avvenga la eventuale notifica di un avviso di accertamento o avviso bonario. In tali ulteriori casi bisogna comunque considerare che si riaprono i termini  concessi all’amministrazione finanziaria per l’accertamento, termini che (ri)cominciano a decorrere dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma questo non è il caso della integrativa “a favore” sopra descritta presentata nei 90 giorni.

  • Il 31 dicembre scade l’opzione Patent Box per l’anno 2015

Stefano Franchini – Transfer Pricing Italy

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