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Offerta di Assistenza su Tematiche di Transfer Pricing

 

Nel corso del 2010 una nuova grande opportunità è stata introdotta in materia di prezzi di trasferimento per i contribuenti che fanno parte di Gruppi multinazionali operanti in Italia.

Cosa

Preparando una specifica documentazione di supporto, comunicando il possesso della suddetta documentazione nei termini e nei modi previsti dalle nuove regole e consegnando la stessa entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative (in sintesi dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata) in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento[1].

Come

Le condizioni per richiedere la non applicazione delle sanzioni amministrative sono sostanzialmente tre:

  1. Predisposizione di una specifica documentazione di supporto (Masterfile e/o Documentazione Nazionale), idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
  2. Comunicazione all’amministrazione finanziaria del possesso della suddetta documentazione che deve avvenire:
    • per gli anni a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 (ossia il 31 maggio 2010) e quelli successivi (ad es. 2011 e quelli seguenti):
      • con la presentazione  della dichiarazione dei redditi di ciascun anno (ad esempio comunicazione in UNICO 2012 per l’anno 2011).
    • per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 (presumibilmente il 2009 e quelli precedenti) ancora accertabili:
      • con trasmissione telematica tramite il servizio Entratel entro il 28/12/2010 oppure anche successivamente al 28/12/2010 ma antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza;
  3. Consegna della suddetta documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

Perché

  1. Le verifiche fiscali sui prezzi di trasferimento sono sempre più frequenti.
  2. In caso di verifica bisogna comunque dimostrare la congruita’ del transfer pricing, …con in aggiunta la scure sanzioni.
  3. La non applicazione delle sanzioni amministrative è stata confermata dall’esperienza del primo anno di applicazione delle nuove regole.
  4. Si tratta di una tematica complessa, inadeguata ad essere discussa in tribunale.

L’esperienza di questo primo anno di applicazione, superati gli scetticismi iniziali, ha confermato l’indubbio vantaggio che l’introduzione della normativa sopra descritta ha portato a quei contribuenti che sono stati in grado di predisporre, comunicare e fornire alle autorità fiscali un’idonea documentazione. Sebbene, infatti, tali contribuenti abbiano subito delle verifiche fiscali con conseguenti rettifiche dei prezzi di trasferimento, gli stessi hanno potuto in genere beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative.

Considerando che le verifiche fiscali sono diventate sempre più frequenti e che le stesse si sono ormai focalizzate, per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali, sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, la necessità di predisporre la suddetta documentazione è ormai uniformemente riconosciuta dalle società e dai rispettivi consulenti fiscali dotati di sufficiente esperienza in materie internazionali.

Una delle parti senza dubbio più complesse ai fini della preparazione della  documentazione è rappresentata dall’analisi economica che deve essere contenuta nella documentazione nazionale al fine di  supportare i prezzi di trasferimento applicati. Tale analisi  richiede infatti, oltre ad una consolidata esperienza nel settore e nella best-practice internazionale, la disponibilità di strumenti adeguati.

Per tali ragioni, considerando la significativa esperienza acquisita nelle più prestigiose multinazionali di consulenza dai professionisti del nostro network in relazione alla preparazione della documentazione di supporto in materia di prezzi di trasferimento ed allo svolgimento delle relative analisi economiche, siamo in grado di risolvere problematiche in materia a 360°, dallo svolgimento di analisi economiche a sostegno del Transfer Pricing alla predisposizione di analisi funzionali e relativa predisposizione della documentazione.

A tal fine, La invitiamo a compilare la check list delle informazioni preliminari delle funzioni e dei rischi svolti dalla Società per comprendere le sue esigenze e capire in cosa possiamo aiutarla.

Infine La invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla nostra offerta.

[1] Tale opportunità è stata introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito, con modificazione, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010) ed è stata successivamente regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e dalla Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate. Per approfondimenti consulta la sezione relativa alla Normativa di settore.