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PATENT BOX: attenzione alle linee guida OCSE nella valorizzazione

marzo 24, 2016  |   Blog   |     |   0 Comment

Proroga temporanea per chi ha presentato l’istanza nel periodo da dicembre 2015 a marzo 2016

Limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dal 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato provvedimento (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015) è di 150 giorni in luogo dei 120 previsti al punto 6.1 del provvedimento medesimo. Dunque, a fine maggio le società che hanno presentato l’istanza nel mese di dicembre del 2015 dovranno fornire i documenti integrativi per la procedura di ruling richiesta per beneficiare del regime del Patent Box (i.e. 150 giorni dall’istanza anziché i 120 ordinari).

Il Patent Box, come già descritto in questo articolo, è un regime opzionale introdotto dalla finanziaria 2015 (DDL Stabilità 2015) che garantisce una sostanziale esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES al 27,5%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9%) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali).

Attenzione alle linee guida Ocse nella valorizzazione: cosa dice la circolare 11/E del 7/04/16

La normativa sul Patent Box mutua i principi OCSE sul transfer pricing e sulla valorizzazione degli intangibles, ma cosa significa questo in concreto?

1) Il tema dei prezzi di trasferimento sarà sicuramente oggetto di valutazione da parte dell’ufficio ruling e/o in sede di controllo ai fini della determinazione del reddito attribuibile ai beni immateriali, in quanto le dinamiche interne sui prezzi di trasferimento possono avere un impatto significativo sulla valorizzazione degli intangibili e sulla determinazione del contributo economico attribuibile agli stessi. Quest’ultimo dovrà peraltro essere oggetto di un accordo di ruling nei casi in cui ci sia un utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività economica della società richiedente.

2) Il metodo CUP (interno ed esterno) per determinare i ricavi, al netto dei costi diretti ed indiretti rilevanti, è il metodo che, insieme al residual profit split, è indicato come preferenziale al fine di determinare il suddetto contributo economico, con il conseguente uso di banche dati e metodologie pratiche applicate tipiche del transfer pricing (i.e. nessuno spazio a improvvisazione).

Transfer Pricing Italy (TPI) è un network di professionisti con esperienza pluridecennale specialistica proprio in tema di transfer pricing e valutazioni di intangible maturata all’interno di studi internazionali ed a fianco di gruppi multinazionali nostri clienti. TPI può inoltre vantare una conoscenza approfondita della procedura di ruling internazionale in materia di transfer pricing.

Per tale motivo, TPI è nelle condizioni di fornire tutto il supporto specialistico necessario per l’applicazione del regime opzionale del Patent Box, garantendo una altissima professionalità ed esperienza nelle suddette materie abbinata però ad una flessibilità ed un contenimento dei costi dovuta ad una struttura altamente specializzata ed efficiente che le consente di adattarsi alle esigenze ed alle dimensioni delle società o dei professionisti assistiti.









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